Statuto dell'associazione

Articolo 1
E' costituita l'Associazione "Centro Coordinamento Toro Clubs".
L'associazione C.C.T.C. è una libera associazione apolitica, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.
Articolo 2
L'Associazione C.C.T.C. persegue i seguenti scopi:
Tutelare la Storia e la Memoria del Toro, dei suoi tifosi, della "cultura" stessa che esso rappresenta diffondendone i valori mediante ogni forma di interazione con persone, enti, associazioni ed adoperandosi al fine di dimostrarne educativa e sociale.
Proporsi come soggetto di aggregazione e incontro in ambito culturale, sociale, sportivo, perseguendo il fine di contribuire alla maturazione umana e civile dei propri associati.
Porsi come punto riferimento per tutti coloro si trovino in condizioni di svantaggio, al fine di dare loro un sollievo attraverso la condivisione dei valori di fratellanza, solidarietà e umanità che caratterizzano "la gente del Toro".
Impegno costante nella diffusione dei valori del Tifo Granata nei più giovani, allo scopo di contribuire ad una educazione sportiva che non sia basata soltanto sulla logica del più forte. In quest'ottica essere stimolo costante alla società Torino FC per la ricostruzione ed il rafforzamento del vivaio.
Adoperarsi al fine di contribuire al mantenimento di un valore come lo "spirito del Fila" in modo che un giorno possa tornare ad essere di sprone alle nuove leve di giocatori che dovranno vestire la nostra maglia.
Dare un continuo, colorato e allegro "supporto vigile" a chiunque si ponga l'obbiettivo di fare il bene dei nostri colori.
Essere elemento di stimolo e sostegno alla vita dei club, in particolar modo quelli lontani da Torino, fornendo coordinamento, supporto e consulenza organizzativa. In particolare al fine di stimolare e sostenere la maggior presenza possibile di tifosi allo stadio, in casa e in trasferta, impegno primario del Centro di Coordinamento.
Operare al fine di fornire a tutti i tifosi del Toro ogni possibile strumento che possa permettere loro di vivere al meglio il proprio essere Granata.
Vagliare ed eventualmente condividere, sostenere o promuovere iniziative di azionariato popolare al fine di creare una presenza diretta dei tifosi nella gestione della Società.
Articolo 3
L'associazione C.C.T.C., per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, ed in particolare:
attività culturali, organizzazione di convegni, dibattiti, seminari. Realizzazione di documenti multimediali.
attività editoriale, pubblicazione di atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, uso di tutti i media conosciuti.
Articolo 4
L'Associazione al C.C.T.C. è aperta a tutti i club che, interessati alle realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci sono tutti uguali e godono di uguali diritti e doveri.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a persone che abbiano dato dimostrazione di condividere, perorare, sostenere in qualsiasi forma, il Coordinamento stesso, il Toro e i suoi tifosi, il titolo di "Amici del Coordinamento".
Articolo 5
L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso l'appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.
Articolo 6
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
Articolo 7
Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.
Articolo 8
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- le contribuzioni facoltative che i club associati sono invitati a versare (nella forma e misura da essi ritenuta opportuna) al fine di permettere l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
- beni mobili ed immobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, e i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte della prima assemblea ordinaria successiva. L'utilizzazione delle risorse è stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base dei fini sociali.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti nell'apposita voce del Bilancio dell'Associazione;.
Il Consiglio Direttivo delibera sull'attuazione dei proventi delle attività in oggetto, sulla base dei fini sociali e dell'indirizzo generale dell'assemblea.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve i capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.
Articolo 9
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere inviato dalla segreteria a tutti i consiglieri. I Consiglieri che sono stati eletti come rappresentanti delle proprie zone hanno l'incarico di curare la distribuzione degli atti a tutti i club di loro competenza, entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Articolo 10
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.
Articolo 11
L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composto da tutti i soci.
Tutti i club hanno diritto ad un voto.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
La data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria deve essere comunicata con almeno tre mesi di anticipo, è valida qualunque sia il numero di soci rappresentati. Delibera con validità con la maggioranza dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza della maggioranza dei soci (a meno che non sia stato possibile comunicarne la data di svolgimento con tre mesi di anticipo, nel quale caso è regolarmente costituita qualsiasi risulti essere il numero di soci rappresentati). Delibera con validità con la maggioranza dei presenti.
L'Assemblea può deliberare soltanto su materie che siano riportate sull'ordine del giorno. L'ordine del giorno definitivo dell'assemblea deve essere inviato a tutti i soci entro una settimana dalla convocazione.
Per la modifica dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. Delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Per la cancellazione dell'Associazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci. Delibera validamente con voto favorevole di una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.
La convocazione va fatta con Raccomandata R.R. o con equivalente mezzo elettronico quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante l'invio del relativo verbale.
Articolo 12
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri;
- approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- approva il regolamento interno. Approva i regolamenti interni.
- l'assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- approva l'indirizzo "politico" dell'associazione su proposta del consiglio direttivo;
All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è composto di 11 membri, eletti come segue, sette rappresentanti sono eletti dalle macro aree e ratificati dall'Assemblea. La modalità di elezione dei rappresentanti all'interno di ciascuna macro area sono quelle decise all'interno della zona stessa. Ogni macro area ha il solo obbligo di eleggere un proprio rappresentante entro i 30 giorni precedenti l'Assemblea dei soci che, con cadenza biennale, deve rinnovare il consiglio Direttivo. In mancanza di questo atto, il nuovo Consiglio Direttivo, potrà nominare un commissario con l'incarico di rappresentare l'area che non avesse eletto il proprio rappresentante o, in alternativa, confermare il precedente rappresentante, sino all'elezione di quello effettivo.
Le macro aree sono:
- Piemonte e Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
- Emilia-Romagna, Toscana, Liguria;
- Marche, Abruzzo, Umbria;
- Lazio, Campania, Molise, Sardegna;
- Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.
Quattro rappresentanti sono eletti direttamente dall'Assemblea.
In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, i rappresentanti eletti possono dare delega scritta ad un altro membro del Consiglio Direttivo di propria fiducia; qualora fossero rappresentanti eletti dalle macro aree possono inoltre inviare una persona di loro fiducia ad assistere all'incontro del C.D. in qualità di uditore.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno sei membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.
NORMA TRANSITORIA
Questa norma è destinata a rendere operativa l'Associazione a partire dall'incontro nazionale del 13 maggio 2006, nonostante non siano ancora stati eletti i sette rappresentanti delle macro aree.
Nel corso del succitato incontro l'Assemblea eleggerà quattro membri del Consiglio Direttivo. Questi Consiglieri nomineranno sette commissari (scelti tra persone di indubbia rappresentatività e autorevolezza all'interno delle rispettive macro aree) che avranno l'incarico di far svolgere l'elezione del rappresentante della zona di propria competenza entro il 15 giugno 2006.
Qualora all'interno di una o più aree non risultasse possibile eleggere un rappresentante nei tempi stabiliti, sarà competenze del Consiglio Direttivo confermare, nel ruolo di rappresentante pro-tempore di quell'area, il commissario nominato nel corso dell'Assemblea.
Con l'elezione dei sette rappresentanti di zona si andrà a completare la formazione del Consiglio Direttivo.
Il commissario può essere eletto come rappresentante di zona.
La presente norma transitoria cesserà ogni suo effetto contestualmente alla prima riunione del Consiglio Direttivo nella sua composizione definitiva.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Associazione C.C.T.C.
Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato:
- dal Presidente;
- su richiesta motivata di "un terzo dei soci ordinari"
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere al suo interno il Presidente, nel corso dell'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare il Bilancio Consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
- elaborare il Bilancio Preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relativa all'esercizio annuale successivo;
- nominare i componenti dell'Ufficio di Segreteria su indicazione del Presidente;
- svolgere ogni tipo di attività risulti essere l'attuazione dell'indirizzo dell'Associazione deliberato dall'Assemblea
Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da inviare a tutti i soci.
Gli eletti nel Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso.
Articolo 15
Il Presidente dura in carica due anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti compiuti dall'Associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dopo l'elezione dei quattro membri eletti dall'Assemblea.
E' di competenza del Presidente nominare i due Vicepresidenti scelti tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha l'incarico di attribuire ai Vicepresidenti, ai Consiglieri e all'Ufficio di Segreteria le deleghe per svolgere tutte le attività di amministrazione ordinaria e straordinaria che competono all'Associazione.
Tra i compiti del Presidente, rientra quello di individuare i componenti dell'Ufficio di Segreteria tra persone di sua fiducia ed indicarle al Consiglio Direttivo che ne ufficializza la nomina.
L'Ufficio di Segreteria riceve delega dal Presidente per lo svolgimento dei propri incarichi. Sono di competenza dell'Ufficio di Segreteria le attività operative territoriali; la comunicazione tra il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri ed i Soci; la redazione dei comunicati ufficiali su impulso del Presidente e del Consiglio Direttivo; l'organizzazione e la gestione di tutti gli incontri, le attività, gli eventi che coinvolgano l'Associazione nel suo complesso; le relazioni con gli organi di informazione; le relazioni con eventuali terzi fornitori o prestatori d'opera o di servizi nei confronti dell'Associazione nel suo complesso; ogni altra attività ad esso demandata dal Presidente o dal Vicepresidente delegato.
Il coordinamento dell'Ufficio di Segreteria è di competenza del Presidente o del Vicepresidente delegato.
Articolo 16
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre rappresentanti dei clubs, eletti in Assemblea. Dura in carica due anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Inoltre verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al Bilancio Consuntivo e Preventivo. Dura in carica due anni.
Articolo 17
Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.1.1996 n. 662.
Articolo 18
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie esattamente documentate, entro i limiti di economicità.
Articolo 19
Il presente Statuto è formulato da tutto il Comitato per la nascita del Coordinamento dei Toro Clubs, nelle persone di Mario Patrignani, Marco Montiglio, David Belli, Luciano Lovisetti, Antonio Troia, Carlo Salvatori, Franco Manassero.
Articolo 20
La Sede del C.C.T.C. è in Torino, Toro Club Borgo Vittoria, Via Valfenera 8.
Articolo 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.




























